Tra sQuola e sCuola.

La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi.

Contatore visite (dal 1 settembre 2009)

lunedì 28 settembre 2009

Pioggia di punti, docenti scalda cattedra: è questa la scuola del merito?

Pioggia di punti, anche senza aver prestato servizio o, peggio, a fronte di un rifiuto a proposte di assunzione. Punti che si ricevono a fronte del servizio in una classe di concorso ma vengono dirottati, per legge (?!), in altra classe di concorso ove non si è mai insegnato.

Docenti scalda cattedra, che rifiutano cattedre lontane, pur avendole indicate nelle tre ulteriori provincie, e spezzoni d’orario, accontentandosi dell’assegno di disoccupazione.

Bieco assistenzialismo, che sperpera i soldi dello Stato regalando soldi a destra e a manca senza richiedere prestazioni di lavoro da insegnante. Più docenti ci sono al servizio dei ragazzi più la scuola sarà di qualità.

E’ questa la scuola del merito? No, ma almeno si tengono buoni tutti quei docenti precari che pensano solo a raccogliere punti per raggiungere l’agognata cattedra; quei docenti che vedono nella pioggia di punti la manna caduta dal cielo; quei docenti precari che salgono sui tetti con la scusa di reclamare un posto di lavoro degno nella sCuola, ma pronti ad assoggettarsi davanti a regalìe varie.

E non ho finito.


DPR n.134 in GU del 25 settembre 2009.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge……………………
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili in organico di fatto a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2009/10 il personale di cui sopra, non ha trovato la possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino alò termine della attività didattiche, interrompendo in tal modo la continuità nell’espletamento del servizio e l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;
CONSIDERATO che a tutela del personale di cui sopra, in funzione della conservazione del posto di lavoro e della graduale immissione in ruolo, si ritiene necessario, in attuazione del decreto legge , prevedere la definizione di particolari misure per il conferimento delle supplenze da assegnare utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide
per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
1) Destinatario delle disposizioni del presente decreto, per l’anno scolastico 2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.
2) Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili, ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) Si considera, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi; parimenti rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in “coda” a tutte le fasce.
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004 ,ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato a scelta:
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2009/2010;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in “coda”, qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,
scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1. Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi nella graduatoria originaria di tale provincia.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..


Quando fa comodo, si ricorre a regolamenti emessi da altro indirizzo politico con indicazioni differenti di intervento sulla medesima questione, «…omissis...Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007…omissis…».

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Osservando una convocazione USP …

Il giorno 25 settembre 2009 mi sono trovato come osservatore a una convocazione USP, anche se lo stesso USP ha delegato il Dirigente Scolastico di un’istituto superiore della provincia a tenerla in sua vece.
Convocazioni per posti residui – Elenco convocati e posti

mercoledì 23 settembre 2009

L’orario della convocazione era stato fissato alle ore 9:00. L’orario d’inizio è stato ampiamente disatteso, portandolo alle 9:20; quindi, anche chi poteva arrivare in ritardo, puntando sul fatto che la classe di concorso non fosse la prima dell’elenco, è stato messo in condizioni di poter presenziare.

L’elenco era il seguente.


A034 ITIS PR ORE 8
A037 D’ANNUNZIO C/19
A047 ITCG PACIOLO FIDENZA C/
A071 ITIS PR C/vac
A246 IPSAR SALSO ORE 10
D615 IST ARTE TOSCHI PR C/

Oltre al dirigente scolastico e a una segretaria erano presenti ben tre esponenti di organizzazioni sindacali.

Il secondo punto che è stato disatteso è l’ordine con cui la convocazione avrebbe dovuto seguire l’elenco di cui sopra; benché ordinato per classe di concorso, l’esponente di una delle tre organizzazioni sindacali presenti ha dirottato il Dirigente Scolastico a seguire un diverso ordine: la A037 ha aperto di fatto le convocazioni.
A nulla è valso evidenziare che la A034 dovesse essere la prima classe di concorso da convocare.

La A034 convocava gli iscritti alla GaE-coda dal ventunesimo posto all’ottantottesimo: presenti? Ne ho contato appena uno.

E’ stato chiamato il primo docente precario; a lui va una cattedra da 19 ore, altro che spezzone. Costui compila i fogli che il dirigente scolastico gli passa fino a che non viene fuori che il Sig. docente precario, in realtà, non era interessato a prendere tutte le diciannove ore…anatema! Ne voleva solo 13!!
Ebbene, le diciannove ore sono state spezzate in 13 + 6 e, quindi, assegnato solo uno spezzone da tredici, sotto la richiesta di part time.
E allora, la domanda sorge spontanea: ma veramente si crede che l’età anagrafica possa indicare se il docente sia giovane o in là con l’età, come supposto dall’articolo Ansa riportato nel post Lo svecchiamento della docenza? Il Sig. docente precario, di cui si sta parlando, è molto giovane e già pensa da vecchio, nel senso dispregiativo del termine comunemente accettato che non rispecchia la totalità della classe docente. E’ lampante che non pensa alla sCuola, poiché pensa a prendersi un part time, che gli consente di svolgere una seconda attività, che non sarà la seconda, bensì la prima: ecco la sQuola, un diversivo per arrotondare, l’attività scolastica vista come un ripiego…proprio come si dice, erroneamente, a proposito dei docenti che non sono più giovani anagraficamente, questi docenti che non permettono di rendere più giovane (?!) la Scuola. Il contributo negativo alla sCuola proviene proprio da un giovane docente.
Non è tutto qui! Ha anche chiesto se le tredici ore potessero essere riassunte in soli tre giorni…poverino! L’impegno è veramente pesante, gli occupa tempi e spazi.

Alla fine delle convocazioni della A037 viene nuovamente chiesto come mai non si sia partito dalla A034: l’esponente di una delle organizzazioni sindacali continua a ignorare l’elenco emesso dall’USP. Un docente presente gli chiede di procedere alla convocazione della classe A034 prevista come prima classe di concorso nell’elenco stilato dall’USP, altrimenti non potrebbe più continuare a presenziare alla convocazione in atto poiché deve tornare presso l’istituto scolastico a tenere la lezione agli studenti.
Ecco la svolta: tale esponente OO.SS. dichiara: « Guardi che il Dirigente Scolastico le può attestare che è presente alla convocazione USP…la convocazione USP permette di motivare l’assenza…lei non perde le ore». Ecco un’altro fiore all’occhiello della sQuola: che gli studenti abbiano o non abbiano la lezione prevista conta poco; «…lei non perde le ore» , ecco ciò che conta! D’altronde, la 133/2008 lo afferma chiaramente, il raddoppio dei punti per le comunità montane pure, eccetera eccetera: in assenza di soldi, qualsiasi altra misura va bene…ma si rischia di fare discriminazioni, come è la situazione della corsia preferenziale per le supplenze brevi, ove chi ha lavorato nell’anno precedente passa davanti ad altri aventi diritto. Ecco che cosa succede con la legislazione selvaggia, cioè non controllata dallo Stato centrale, demandata alle organizzazioni territoriali: ogni entità locale si fa le leggi per “preferire” i propri anziché gli interessi della nazione tutta!
Cinquant’anni a parificare i diritti dei cittadini ovunque si trovino dislocati nel territorio nazionale che vanno a farsi benedire.

Finalmente si passa alla A034.

Primo punto. Il Ministero d’Istruzione che non funziona. Si dirà « Non ha mai funzionato!», ma almeno non esisteva la tanto decantata informatizzazione degli Uffici Pubblici, tanto decantata come risolutrice della burocrazia, unico e solo motivo che ostacola il funzionamento dell’Apparato Statale, che rende i tempi molto lunghi…chiacchere! L’informatizzazione è deleteria se gestita male; chi si ricorda le prime prenotazioni dei posti dei treni Rapidi e Intercity agli sportelli delle FF.SS. provvisti di terminale elettronico? Il segnale assente sulla linea telefonica, la quantità spropositata di tasti che l’operatore allo sportello doveva premere per scegliere orario, treno, tratta, disponibilità posti, posti fumatori o non fumatori…l’addetto alla biglietteria fresco di corso ad hoc. Se l’informatizzazione è vista secondo gli occhi di chi non ha ricevuto un’istruzione universitaria e condotto progetti ad hoc importanti, portare l’informatizzazione tra impiegati bravissimi a districarsi tra moduli e domande cartacee è ancor più un handicap nel vero senso della parola; in effetti, la situazione mostrata per la gestione delle GaE da aprile fino a tutto settembre ne è la conferma inqequivocabile.

Che cosa non funziona? La mancata cancellazione dagli elenchi GaE di coloro che hanno già sottoscritto un contratto di assunzione a tempo determinato. Ebbene, in quell’elenco GaE, che il Dirigente Scolastico scorreva, erano ancora presenti docenti precari già assunti altrove; io, personalmente, ne conoscevo uno che già lavorava in un’altra provincia. Di chi, dunque, è la responsabilità di questa modalità retrograda di continuare a fare le convocazioni vecchio stile senza tenere conto delle regole imposte dal Ministero d’Istruzione? In primis, dallo stesso Ministero d’Istruzione che si astiene dall’aggiornare gli elenchi GaE nei siti web degli USP e dai Dirigenti Scolastici che vedono la delega a gestire le convocazioni per conto degli USP come un lavoro in più da sbrigare al più presto; che cosa vuol dire al più presto? Significa fare come si è sempre fatto, che è la strada che si conosce… chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. Tuttavia, scartando l’ipotesi che l’efficienza migliori andando dal sud dell’Italia al nord della stessa, occorre evidenziare USP che hanno lavorato con coscienza.[Scuole del Nord Africa...]

Figuriamoci se parlassimo di trasparenza! Certo, sui siti web degli USP sarebbero dovuti comparire i nuovi elenchi GaE, aggiornati senza quei docenti precari con un contratto a tempo determinato in mano!

Secondo punto. Come supposto nei post precedenti, il maggior ostacolo alla conclusione in tempi ragionevoli, cioè entro la vigilia dell’apertura dell’anno scolastico, è la procedura con cui si procede alle convocazioni, stante l’aggiunta dell’indicazione delle tre ulteriori provincie e la gestione dell’informatizzazione come digitalizzazione dei documenti cartacei e pubblicizzazione degli stessi su web. La convocazione si è arrestata alla prima delega: ovviamente niente da dire. Il docente precario individuato è stato contattato telefonicamente, gli è stata comunicata la disponibilità dello spezzone d’orario, ma il docente al telefono non ha voluto dare risposta, né per l’accettazione nè per la rinuncia: avrebbe potuto decidere solo quando avrebbe ricevuto risposte dagli altri USP indicati come tre ulteriori provincie; la conseguenza è stata lo stop delle operazioni in corso per la A034, la disposizione, da parte della scuola, a predisporre l’invio del telegramma a quel docente per conoscere l’intenzione di quel docente: prossima convocazione tra due settimane. La morale: per un solo spezzone d’orario disponibile occorrono tante convocazioni quante saranno le deleghe inviate…auguri, studenti!

Nota. Perché quel docente ha indicato provincie in cui probabilmente non andrà mai a fare supplenza, sia per lontananza dalla propria residenza sia per le spese aggiuntive (uno spezzone d’orario non sono sufficienti per vitto e alloggio)? Semplice: un diritto non lo si rifiuta mai!


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lunedì 21 settembre 2009

Statisticamente si mangia un pollo a testa,

nella situazione in cui il 50% della popolazione mangia due polli a testa e il rimanente 50% non ne mangia affatto, pur sentendone l’odore.

Il decreto salva-precari ha sentito il bisogno di tutelare una parte della popolazione dei docenti precari, che, per effetto della crisi economica in atto, non riceveranno nessuna proposta di assunzione per l’insegnamento nella scuola pubblica in questo già avviato anno scolastico. La crisi economica non c’entra affatto; in realtà, è la sconclusionata azione del Ministero d’Istruzione, che da un lato si fa carico di diminuire drasticamente il personale docente precario, mentre dall’altro lato prende provvedimenti non in linea con gli insegnamenti psico-pedagogici, che sono alla base del biennio SSIS e saranno alla base della futura modalità di specializzazione del personale docente.

Nota. Perché non pensare seriamente a fornire il medesimo tipo di specializzazione per tutti gli altri componenti che interagiscono con le istituzioni scolastiche?

Una delle cause maggiori è la politica di aumentare il numero medio, su base nazionale, di studenti per classe; come si è potuto constatare quest’anno, un aumento dello 0,4 del rapporto medio studenti/docente ha comportato l’esubero di personale docente tra i titolari della dotazione organica provinciale [La roulette dei posti disponibili], quindi attaccando decisamente quel comparto della Pubblica Amministrazione che, a ragion veduta, dovrebbe essere il meno esposto alla crisi economica: costoro hanno la garanzia dello Stato sul proprio stato lavorativo. Ai titolari, ovviamente, per forza di cose, va il primo pensiero dello Stato che assicurerà a loro, oltre alla stabilità economica, anche le cattedre ove insegnare; la conseguenza è la drastica riduzione del numero di posti disponibili per i docenti precari. A questi pensa la norma salva-precari, che non è ancora attiva per decreto sebbene l’anno scolastico sia già iniziato.

Peccato che ciò che si vuole fare è metà di quello che serve.

Se da un lato si dà una corsi preferenziale a coloro che l’anno scorso hanno lavorato e che quest’anno rimangono a secco: sembra un rivisitazione della norma di legge per quegli insegnanti che sceglievano una scuola nella comunità montana, ai quali il Comune provvedeva con un alloggio e la possibilità di riscattarselo a condizioni vanataggiose e lo Stato riconosceva loro il diritto di prelazione su quella cattedra a fronte di qualsiasi altro avente diritto, assodata una permanenza minima di tre anni. I pensieri ancestrali rimangono nella nostra mente e vengono a galla primo o poi. Una corsia preferenziale per le supplenze brevi, si è detto -ma ancora non scritto…
Si è già parlato di questo in un post precedente, mettendo in luce che il pensiero di ognuno va alla copertura di cattedre a orario competo di diciotto ore e non alla copertura di cattedre su spezzoni d’orario. Che cosa deve fare l’insegnante che si trova a fare supplenza lontano da casa su uno spezzone d’orario da sei/nove ore? Converrebbe rifiutare per acchiappare l’indennità di disoccupazione? Dunque, a che cosa pensa il Ministero d’Istruzione quando emana nuove disposizioni? Sembra che sia avulso dalla realtà scolastica, che, invece, dovrebbe essere il suo unico pensiero.
Già, l’indennità di disoccupazione è arrivata anche per i precari che lavorano per lo Stato…

Altro pensiero ancestrale annidato nei meandri del nostro cervello è l’assistenzialismo. Inutile rimandare questa caratteristica a indirizzi politici ben precisi, fa parte di ognuno di noi: l’indennità di disoccupazione va, appunto, in questa direzione e indica la naturale tendenza dell’indirizzo politico dei governi, che via via si succedono, a fondarsi sull’assistenzialismo passivo, quell’assistenzialismo che non porta alcun contributo alla società. Quale che sia l’estrazione ideologica, l’assistenzialismo finisce con l’identificarsi con la totale assenza di idee, d’interventi e di misure da prendere quando si è chiamati a risolvere un problema contingente: meglio congelare la situazione fino a tempi nuovi. nel frattempo, cresce al sapesa pubblica in quel settore, senza che quel sacrosanto, per carità, esborso economico/finanziario comporti un contributo per la società.
La norma salva-precari prevede un’indennità di disoccupazione dallo Stato per coloro a cui lo Stato stesso volontariamente ha tolto l’occupazione. Nel merito della popolazione docente precaria: perché i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non sono comunque utilizzati nell’ambito scolastico?

Ancora sulla norma salva precari. L’incompetenza, che deriva dalla scarsità di vedute di coloro che sono chiamati a intervenire nella situaizone precaria in cui versa il personale precario del comparto Scuola, non ha previsto un’ulteriore misura per i precari: perché si dà modo di fare il pieno ai titolari, che aggiungono alla cattedra completa altre ore di insegnamento, togliendo la possibilità a coloro che hanno conseguito uno spezzone d’orario da cinquecento o novecento euro mensili di poter fare completamento d’orario?

Domanda. Se gli esponenti a guida dello Stato dicono di far fatica a immaginarsi come vivere con mille euro al mese, al di sotto della soglia di povertà indicata dalla Banca d’Italia, come mai si danno ottocento euro al mese a coloro che sono in cassintegrazione a zero ore? L’analogia è presto fatta, considerando l’intrinseca indole cristiana che pervade le basi su cui poggia lo Stato Italiano: con la pretesa di aver bene interpretato il seguente passo «Quando invece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta;»[Mt 6: 3], da una mano allunga gli spezzoni d’orario da seicento euro a salire al mese ai docenti precari, mentre, con l’altra mano, pubblicizza il proprio impegno a voler dare dignità economica a coloro che vivono con meno di mille euro al mese. Ne consegue un’altra domanda.

Altra domanda. Come mai lo Stato non recepisce le indicazioni della Banca d’Italia e propone contratti di lavoro da seicento o novecenti euro mensili ai docenti precari? Perché, invece, non si riconosce loro la piena integrazione a supporto dell’istituzione scolastica in cui verranno inseriti, impiegandoli nelle attività consone alla didattica fino alle diciotto ore? Le attività integrative sono ore di lavoro degne. La risposta è semplice: mancano i soldi e la conferma sta tutta nella 133/2008, Capo II (Contenimento della spesa per il pubblico impiego), art.64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), Comma 6), a cui si aggrega il Comma 1 per l’ulteriore aumento di un punto in media del rapporto alunno/docente da raggiungersi nell’anno 2011 [Misure contro la crisi nella Scuola: alla fine sarà solo guerra tra poveri].


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giovedì 17 settembre 2009

Lo svecchiamento della docenza.

Il post Scuola: l'inefficienza è ancestrale riportava una notizia Ansa del 5 febbraio 2009. In quell'articolo l'attenzione era incentrata sull'inefficiente modalità di assunzione del personale docente tramite concorso: in pratica, una rivisitazione degli studi conseguiti in università, rivisitazione condotta dal punto di vista della commissione, che produce i quiz (sigh!) da sottomettere ai candidati; quindi, la preparazione richiesta non va oltre le conoscenze che ha la commissione d'esame: è sempre il solito comportamento adottato da quella parte di docenti che pensano:

  • che gli studi finiscano con l'esame di laurea,
  • che il sapere sia contenuto nel libro di testo adottato,
  • che i corsi formativi servano solo a incrementare il punteggio in graduatoria,
  • che siano dispensatori di competenze,
  • che essere messi in discussione significhi fare magre figure piuttosto che un incentivo a farsi autocritica per migliorarsi,
  • che i voti non possano superare l'otto,
  • che suddividono i voti in frazioni decimali come se fossero così precisi nel discriminare la preparazione degli studenti tra un 6,5 e un 7-, che (ahimè, avallata dal Ministero d'Istruzione) alla fine dell'anno scolastico il voto finale è la media dei voti conseguiti durante l'anno invece di indicare il percorso d'apprendimento,
  • che le materie sono fini a se stesse come camere stagne e non volte, al contrario, all'indirizzo fondamentale di quell'istituzione scolastica,
  • ...

Si rilegga per intero la notizia Ansa.


Fonte.

» 2009-02-05 15:43
SCUOLA: PROF NEOASSUNTI, 13,7% TRA 50 E 60 ANNI
Non inseriamo docenti impreparati!
Non inseriamo docenti impreparati!

ROMA - Altro che forze fresche! Con l'ultima infornata di docenti, i 50 mila assunti con il piano dell'ex ministro dell'Istruzione Fioroni, ha conquistato la cattedra un esercito di ultraquarantenni. Se l'età media di ingresso è di 41 anni e due mesi, c'é un buon 13,7% di neoassunti tra i 50 e i 60 anni e addirittura un 1,2% di over60 che rischia di andare in pensione subito dopo essere entrato in ruolo.I neoassunti con meno di 30 anni sono appena il 2,5% del totale. La fotografia emerge da un'indagine della Fondazione Agnelli anticipata nel numero dell'Espresso in edicola domani. Dati che confermano quello che da tempo si sa e cioé che gli insegnanti italiani sono i più anziani d'Europa: la percentuale di over50 raggiunge, infatti, nel nostro Paese quota 55% contro il 32% Regno Unito, il 30% della Francia e il 28% della Spagna. Gli anni di precariato dei neo assunti sono in media 10,7, con un crescendo dalla materna alle superiori dove il 54,6% dei docenti assunti ha più di 10 anni di servizio alle spalle.

E' vero che è in vista un bel numero di pensionamenti (300 mila in 10 anni secondo la Fondazione Agnelli), ma - fanno notare i ricercatori - con i tagli delle ore di lezione, il maestro unico e le eventuali nuove regole sulle pensioni, c'é da scommettere che prima che l'esercito dei 260 mila precari in lista d'attesa entri in ruolo la sua età media (ora di 37 anni) si sarà alzata di un bel po'. La ricetta della Fondazione Agnelli è quella di un doppio canale che da un lato selezioni tra i precari in lista d'attesa dall'altro riapra le porte della scuola ai neolaureati.


Solitamente queste notizie hanno l'odore di allarmismi, scandali e notizie sensazionali, solo perché chi se ne occupa con questo modalità di fare cronaca dimostra di essere un absolute beginner, convinto che i lettori anch'essi siano all'oscuro sull'argomento oggetto della notizia boom; si dirà «deve farsi le ossa», come succede dopo i concorsi, che assumono personale da formare.
Semmai, oltre l'istruzione -diplomi, lauree, master- occorrerà istituire anche specializzazione specifica -non è stata più perseguita per le scuole superiori, figuriamoci in un ambito più generale- in modo tale che il neoassunto possa contribuire attivamente. ià subito dopo l'inserimento nell'ambiente lavorativo. Specializzazione, dunque, non formazione, rigettando quella in voga, nella sua accezione di verbo transitivo

Formare v. tr. [io fórmo ecc]
1
dar forma; modellare
2
(fig.) educare, addestrare, plasmare intellettualmente o moralmente

A scuola non si clonano ragazzi, non si creano fantocci docili e inclini all'ubbidienza: si formerebbe subito quantomeno l'oligarchia, se non il dispotismo, grazie alla presenza naturale e incancellabile di coloro che sono portati a vivere in società costituite da sudditi e non da cittadini attivamente responsabili. E' qui che ha la forza l'istruzione, l'istruzione avanzata: crea autocritica, il capire che cosa si sta facendo e perché, l'osservare il contesto e i suoi contenuti con distacco; al contrario, l'offerta si riduce, [L'università non perseguirà l'eccellenza - marted' 24 marzo 2009], fornendo a tutti gli studenti indistintamente solo i contenuti essenziali, quasi a richiamare il vecchio concetto di scuola di massa, aggravando anche la penetrazione nel mercato dei laureati, poiché non più altamente differenziati in quelle specializzazioni tecniche di nicchia, come richiedono i comparti industriali e di ricerca tecnologicamente avanzati.

Se il termine formazione dovesse derivare dal significato che si legge nel dizionario della lingua italiana, cioè

Formazione s. f.
1

2
la progressiva acquisizione, attraverso lo studio e l'esperienza, di una fisionomia culturale o morale, o anche di specifiche competenze

ove studio ed esperienza sono i cardini su cui poggia tutto il percorso di apprendimento, sia per i ragazzi sia per i docenti, con l'obiettivo, appunto, di irrobustire i propri caratteri distintivi, sia migliorandoli, sia limandoli e sia, perché no, modificandoli. In tal caso, ne beneficerebbe sicuramente la preparazione personale, non derivata da sterili corsi di formazione per lo più solitamente introduttivi. Quindi, a ben distinguere dal significato attualmente dato al termine formazione, è meglio l'uso del termine specializzazione.

Specializzazione s. f.
1
lo specializzare, lo specializzarsi, l'essere specializzato; in partic., acquisizione di una particolare preparazione e competenza in un determinato settore.

E' mai possibile che specializzarsi richieda un tempo definito entro il quale sia possibile completare la propria esperienza?

Eppure lo si fa, non solo lo si pensa, magari per pura elucubrazione! Eccone una dimostrazione nel post Misure di efficienza nell'università: il tempo per laurearsi?, domenica 9 novembre 2008: il Ministero dell'Università afferma che costituisce merito laurearsi in tempi brevi e che laurearsi in tempi brevi comporterà ricevere incentivi; incentivi? Un bonus di voti per alzare la media? Deleterio per Medicina! Buoni pasto? Oppure buoni per pagarsi la metrolpolitana o il carburante della propria auto o per comparsi libri. Ciò che è più grave è l'affermazione di bamboccioni, coloro che impiegano più tempo per laurearsi o non si laureeranno mai: quanto ne sanno di percorsi di apprendimento? Perché deve esserci la corsa al conseguimento del pezzo di carta così come esiste la corsa all'agognata cattedra? Perché non ci può istruire senza conseguire fisicamente l'attestato di laurea?

La Fondazione Agnelli: chi è costei? Si legge: La Fondazione non ha scopo di lucro. Lo statuto le assegna il compito di "approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale" e di operare a sostegno della ricerca scientifica. È una fondazione di tipo 'operativo' che promuove e realizza ricerche, organizza seminari e convegni, pubblica i risultati dei propri studi.

Se occorre un congruo tempo per acquisire conoscenze e allenarsi cimentandosi con le abilità, la notizia Ansa non dovrebbe costituire motivo di riflessione; semmai, fornendo all'istituzione Scuola i mezzi necessari affinché il personale docente precario e non precario avesse la possibilità di una crescita professionale, sia tecnica specialistica sia psico-pedagogica, durante tutto l'arco di tempo che va dalla prima ora d'insegnamento all'ultimo giorno prima del pensionamento, i genitori sarebbero portati a preferire gli istituti scolastici ove la media dell'età dei docenti sia la più alta possibile.

Ciò è anche quello che fa il Ministero d'Istruzione quando chiama a consulenti professori universitari che si trovano sul finire della propria carriera universitaria [Regole per diventare insegnante? - venerdì 28 agosto 2009]. Perché non si sono preferiti docenti universitari giovani? Al solito, due pesi, due misure.


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martedì 15 settembre 2009

Più educazione civica, più lingue straniere...

...includendovi, tra le straniere, anche lo studio della lingua italiana, di modo che le generazioni future evitino di scrivere maestro unico prevalente.

Questo accrocchio di tre parole è sintatticamente corretto, un sostantivo sorretto da uno o più aggettivi; è come vedrebbe l'articolazione delle parole un elaboratore elettronico preoccupato più di pronunciare bene le parole che del loro significato.
L'essere umano non può prescindere dal significato delle parole, dal significato di un insieme di parole unite correttamente dal punto di vista sintattico: l'essere umano comunica, deve prestare molta attenzione all'aspetto semantico, perché dall'altro capo del filo comunicativo c'è almeno un altro essere umano che, per capire, dovrà necessariamente attribuire il significato corretto a quanto ha ricevuto, significato che ambedue gli interlocutori avranno stabilito di comune accordo.
Lo scritto porta in sè una facilitazione nella comunicazione, non esistono eventi extralinguistici. Tuttavia, è presente l'interpretazione, ma solo qualora ciò che è detto/scritto non sia stato opportunamente specificato o lasciato, volontariamente, ambiguo -per es. le leggi emanate/ratificate in fretta e furia o senza un'adeguata discussione parlamentare, volta a portare all'attenzione dell'indirizzo politico corrente le richieste provenienti da tutta la comunità territoriale; ciò che non si deve fare è interpretare attribuendo ai termini della lingua in oggetto significati diversi da quelli raccolti opportunamente in un dizionario e riconosciuti come tali dalla comunità linguistica.

Sotto questo aspetto, la lingua italiana ci dice:


Prevalente part. pres. di prevalere

agg. che prevale su altri; che è più numeroso di altri


e che:


Unico agg. [pl. m. -ci]

1 che è senza uguali, in senso assoluto o relativamente ad alcuni aspetti o caratteristiche; che non è simile a nessun altro; che è il solo esistente
2
s. m. [f. -a]
1 chi è solo a fare qualcosa: sei l'unico a pensarla così
2 ciò che è unico: è l'unico che abbiamo


laddove prevalente non può che ammettere la presenza di altri oltre il menzionato, che prevale sugli altri, mentre unico stabilisce che non vi sono altri oltre il menzionato, il solo esistente.

La legge 169/2008, legge 30 ottobre 2008 n.169, che ha per oggetto, recita all'articolo 4 diversamente da quanto i media pubblicano: l'insegnante unico nella scuola primaria.


Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.


che deriva anch'essa dalla legge 133/2008, la fatidica legge su cui si fondano (ahimè) tutti i provvedimenti di ordine economico presi -e che si prenderanno ancora, per quattro anni a partire dall 2008, come ben si legge dalla 133/2008 riportata nel post [Misure contro la crisi nella Scuola: alla fine sarà solo guerra tra poveri]- per il comparto Scuola, provvedimenti solo (sigh!?) economici.

I media si sono assuefatti all'andazzo di tutte le polemiche nate a proposito della disquisizione tra maestro unico e maestro prevalente, generando quella castroneria di maestro unico prevalente, assumendo, a torto, che in medio stat virtus si identificasse con l'unione delle visioni constrastanti che vengono a delinearsi durante un'argomentazione: conglobare insieme non sempre è fare moderazione. Le posizioni ideologiche, che generano una contrapposizione di idee sul come affrontare/risolvere un dilemma, comportano, sul piano reale, l'accoglimento di una delle alternative proposte, magari leggermente modificata a scopo di miglioramento, o la creazione di una terza, nuova e mai intesa come semplice unione, come coesistenza delle proposte di partenza.

Confermato il tempo pieno. L'abolizione della compresenza costituirà una risorsa umana completamente disponibile da utilizzare altrove, dimenticando una situazione precedente in cui c'erano tre maestri su due classi oppure due maestri su una classe; una situazione anomala, pertanto, in cui figuravano figure professionali specifiche a seconda del ruolo richiesto: per esempio, una maestra preparata specificatamente per l'insegnamento della lingua straniera. Nella nuova situazione, questa figura potrà essere utilizzabile altrove: diventerà mestra unica in un'altra classe?
Quella figura professionale con conoscenze specifiche in un dato settore, per es. quello linguistico o quello informatico -per non creare futuri insegnanti che riscontrino difficoltà nella compilazione online della domanda di scioglimento della riserva- o quello sportivo, per seguire le naturali predisposizioni dei ragazzi nell'atletica, finirà con diventare un essere onnisciente? Si badi bene, non è presunzione, ma è il Ministero d'Istruzione a conferire questa qualifica al maestro unico.

Un pensierino aggiuntivo lo si può fare. Il posto di un docente di lingue straniere, che ha sostenuto sin dai tempi universitari nient'altro che perfezionamenti nelle lingue straniere, ci sarà un maestro unico a insegnare la lingua straniera, perché, dice il Ministero d'Istruzione, ha sostenuto l'apposito corso di formazione: che cosa dire in proposito? Un corso di formazione è sufficiente a coprire tutti gli anni spesi a perfezionarsi sia in ambito universitario sia post universitario: o il modello educativo, che si propone(!?), ritiene che un corso di formazione possa essere adeguato alle necessità dei ragazzi oppure non serve specializzarsi, per esempio, in lingue straniere ai fini dell'insegnamento ai ragazzi -tra l'altro, sempre più esigenti- o in informatica o in educazione fisica. La verità è un'altra: la semplificazione, che si prevede debba interessare la nuova modalità di abilitazione all'insegnamento, dai due anni delle SSIS all'unico anno previsto di tirocinio, che si opera conglobando in un unico docente tutto il sapere da riversare ai ragazzi, non può che comportare un'istruzione sommaria per i ragazzi, abbassando notevolmente la qualità dell'insegnamento.

Qualche conticino lo si può sempre fare. Il maestro unico insegnerà tutte le discipline, comprese lingue e informatica e quant'altro, per ventiquattro ore la settimana, includendo anche le due ore di religione. I moduli da 32 ore settimanali serviti da tre maestri su due classi, con sei ore di compresenza e tempo mensa, sono stati trasformati in due tipologie di moduli possibili.

  • Moduli da 27 ore settimanali serviti da un solo maestro. Il Ministero d'Istruzione paga le ore di straordinario sulle tre ore in più settimanali? La legge non ne parla, o è incompleta o lascia a future discussioni Che fine fa il tempo mensa?
  • Moduli da 30 ore settimanali, con tre ore addizionali facoltative, tutto servito da un solo maestro. Qui le ore diventano sei...

Non è vero che la legge non ne parla, che non ci abbia pensato: ha liquidato tutto con la seguente affermazione «Ogni quadro orario da 24, 27, 30 o 40 ore prevederà il maestro unico di riferimento».
Ma, diamine, saranno le richieste dei genitori a generare precariato! Ebbene sì, poiché le tre, le sei o le 16 ore in più saranno viste come spezzoni d'orario da dare al personale docente precario iscritto nelle GaE e nelle GI. Che corbelleria! Se così fosse, il maestro unico non sarebbe più unico ma sostituito da un altro maestro unico per le ore addizionali alla settimana richieste dai genitori; però, tutto quadra, perché comunque non vi sarebbero sovrapposizioni di maestri, così da garantire al ragazzo un unico riferimento e il modello educativo (!?) del maestro unico è salvo.
Il tempo pieno ha di per sé un numero di ore maggiore di quelle stabilite a contratto: come si potranno onorare con un solo maestro onnisciente? Cambiamo il contratto? Nessuno più tra i lavoratori ha un contratto a quaranta ore; cinque giorni a settimana e l'ora giornaliera conglobata in ferie maturate da utilizzare entro l'anno: come si farà con il maestro unico con questo contratto? I ragazzi rimarranno a casa quando il maestro unico dovrà prendersi le ferie maturate? Non vi è altro modo che aumentare dignitosamente lo stipendio ai maestri e sperimentare che cosa succede...ma i soldi che la 133/2008 toglierà in quattro anni al comparto Scuola non permettono questa remota eventualità. C'è di più: il maestro unico creerà posti disponibili in futuro, perché dopo ben quaranta ore settimanali trascorse con venticinque alunni si ritroverà talmente rintronato da chiedere la pensione anticipatamente.
Le riforme si fanno con il tempo necessario e con maturata esperienza osservando il succedersi degli eventi, non con micro-interventi che minano alle fondamenta l'assetto di un'istituzione e rischiano di diventare degli interventi minuti.

«Si libereranno più maestri per aumentare il tempo pieno», dice Adnkronos. Ma, allora, non si è capito nulla del termine maestro unico: unico in classe, unico come riferimento, nello spazio e nel tempo, dei ragazzi in classe, unico per non creare sovrapposizioni, altrimenti i ragazzi si troveranno disorientati...i ragazzi, sin dalla nascita, vedono, nella stragrande percentuale dei casi, due persone di riferimento nella famiglia...
Si diceva del maestro unico, unico in classe, uno alla volta, quindi, in classe se si vuole aumentare il tempo pieno; la mattina un primo maestro unico e il pomeriggio un secondo maestro unico, con quattro ore per sei giorni ognuno per un totale di ventiquattro ore settimanali previste a contratto.

Ecco come Adnkronos riassume i punti salienti che riguardano il comparto Scuola all'apertura dell'anno scolastico 2009/2010.


Roma, 10 set. - (Adnkronos/Ign) - A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il ministro Mariastella Gelmini presenta il Piano di Comunicazione per aprire il ''dialogo con la scuola'' sulla riforma delle superiori. Tra i canali individuati dal ministero dell'Istruzione: web-tv, incontri provinciali e convegni nazionali comunicazione on-line. L'intenzione, ha spiegato la Gelmini, è quella di ''utilizzare l'anno scolastico 2009 per aprire un grande piano di comunicazione, dialogo e verifica con le scuole per favorire la piena conoscenza dei contenuti della riforma, con una possibilità di emendamento che deriva appunto dal confronto''.
Tra settembre e dicembre, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (comunicazione on line) ci sarà un confronto ''a tutto campo'' per acquisire pareri e proposte sul riordino della secondaria superiore, mettendo a disposizione i testi di legge approvati e quelli proposti alla discussione ''e facendo tesoro - ha assicurato il ministro - delle esperienze accumulate''. Un dialogo che sarà portato avanti anche con incontri sul territorio e convegni e attraverso un canale web-tv.
Da gennaio fino alla fine dell'anno scolastico si svolgerà una fase di orientamento rivolta alle famiglie e agli studenti affinché possano scegliere con consapevolezza l'indirizzo di studi più adeguato. Il ministro ha però precisato che, almeno per ora, non è previsto uno slittamento delle iscrizioni che vanno fatte entro gennaio-febbraio.
Il ministro ha anche illustrato i principali cambiamenti del pianeta scuola che gli studenti si troveranno di fronte da lunedì prossimo quando torneranno in classe: dal maestro unico alle elementari, agli sms per comunicare le assenze ai genitori, alla pagella digitale.
La principale novità per la scuola Primaria è il maestro unico prevalente alle elementari. Da quest'anno nelle classi prime della scuola primaria si passerà al modello educativo del maestro unico prevalente, un'unica figura di riferimento per i bambini. Successivamente questo modello coinvolgerà le altre classi in modo graduale. Abolite, dunque, le compresenze e confermato il tempo pieno. Ogni quadro orario, da 24, 27, 30 o 40 ore, prevederà il maestro unico di riferimento.
Confermato il tempo pieno. Con l'introduzione del maestro unico, l'eliminazione delle compresenze ed alcuni risparmi dovuti alla razionalizzazione degli organici si libereranno più maestri per aumentare il tempo pieno. Si passerà quindi da 7.000 classi prime del 2008/2009 a più di 9.000 classi prime che a partire da questo anno scolastico potranno usufruire del modello orario a 40 ore settimanali. Questo aumento, spiega il ministero, sarà possibile grazie al dimensionamento della rete scolastica: circa 350 scuole sono state accorpate grazie anche all'impegno delle Regioni; alla soppressione delle compresenze.
Per la scuola secondaria di I grado ovvero la scuola media è prevista la riformulazione dell'orario delle lezioni. Più qualità e meno quantità. Da quest'anno l'orario scolastico della scuola media sarà di 30 ore settimanali, consentendo una distribuzione razionale delle lezioni, eliminando insegnamenti facoltativi e opzionali che avevano allungato l'orario senza però garantire alle famiglie il rispetto delle scelte formative presentate.
Anche il tempo prolungato sarà ricondotto ad orario normale di 30 ore, dopo anni di sprechi di risorse e in mancanza di una reale richiesta delle famiglie di questo modello orario. Sarà autorizzato solo in presenza di requisiti strutturali e di servizio che rispondano alle aspettative delle famiglie e potrà essere di 36 ore elevabili, se richiesto dalla maggioranza delle famiglie, a 40 ore. Novità anche per gli esami di terza media. Da questo anno scolastico il voto finale dell'esame di terza media sarà calcolato facendo una media aritmetica delle prove orali, di quelle scritte (inclusa la prova nazionale Invalsi) e del voto di ammissione.
Per quanto riguarda il Liceo, a partire da quest'anno saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che avranno '6' in tutte le materie, condotta compresa. Sempre da quest'anno poi, sarà possibile consultare on line sul sito delle scuole le pagelle degli studenti e tutte le scuole potranno organizzare sistemi per avvisare via sms i genitori quando i ragazzi sono assenti, come avviene già in molte scuole del Paese.
Sul fronte precari, per l'anno scolastico 2009/10, sono stati immessi in ruolo 8.000 docenti ed assunti 8.000 unità di personale ATA e 647 dirigenti scolastici. Novità anche per i più piccoli. A settembre potranno iscriversi alla scuola dell'infanzia anche i bambini di due anni e mezzo.

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lunedì 14 settembre 2009

Quale altra verità si cela dietro il tetto del 30%?

Notizia Ansa Italia.
» 2009-09-14 12:42
Scuola: tetto 30% per stranieri
Ministro su proteste, minoranza confonde scuola con agone polito
(ANSA) – ROMA, 14 SET – Il ministero dell’Istruzione sta studiando gli aspetti tecnici per introdurre un limite del 30% di presenza di alunni stranieri in classe. Lo ha confermato il ministro Gelmini. ”Accade in alcune classi che la presenza degli immigrati sfiori il 100% – ha detto – non sono le condizioni adatte per favorire l’integrazione”. Sulle proteste di questi giorni ha commentato: ‘Una minoranza confonde la scuola con l’agone politico. Stigmatizzo chi piega la scuola agli interessi di parte’.

Dopo gli aspetti tecnici che hanno portato alla bella pensata delle tre ulteriori provincie, c’è un ampio margine per rabbrividire al solo pensiero di come il Ministero d’Istruzione metterà le mani sugli aspetti psico-pedagogici dell’integrazione; dopo il nulla di fatto sull’integrazione sociale, a cui si è pensato di intervenire con grembiulini e felpe con il logo della scuola, pensando che le differenze sociali consistano nell’indossare abiti sdruciti o abiti griffati


» 2009-09-11 20:47
Scuola: in classe con la divisa
E’ un obbligo per 400 alunni scuola media Pordenone
Anche in Cina al tempo di Mao divise uguali per tutti.

Anche in Cina al tempo di Mao.

(ANSA) – PORDENONE, 11 SET – Tutti a scuola in divisa. Avviene nella scuola Media di Pordenone, dove tutti i 400 alunni dovranno indossare gli stessi vestiti.La decisione era stata annunciata nella primavera scorsa dalla preside, che aveva interessato gli organi collegiali. C’e’ stato un approfondito dibattito. Ora la decisione e’ stata presa. Il kit e’ composto da una felpa blu, con tanto di logo della scuola sul dorso, e da due polo bianche. Non sara’ piu’ consentito usare abiti griffati o sdruciti.


Domanda. Il kit della divisa è pagato dalla scuola? Ecco come dispongono delle risorse economiche scolastiche, anziché per libri in biblioteche, attrezzi di laboratorio, laboratori multimediali di lingue, …

Ecco in arrivo un altra misura sugli immigrati, dopo il decreto -che non è piaciuto a buona parte dell’Europa- sul respingimento degli extracomunitari. Dietro la motivazione di una presenza massiccia di ragazzi immigrati nelle classi delle scuole italiane, la verità: l’istituzione di un tetto, il 30% massimo sulla quota degli studenti italiani.
Questo vuol dire che vi potranno essere, al massimo, 7 extracomunitari su 24 alunni. Chi sono gli extra-comunitari? Una definizione la si può prendere in prestito da Wikipedia.


Il termine extracomunitario esprime lo stato di una persona in relazione alle vigenti normative dell’Unione Europea. Un extracomunitario non possiede la cittadinanza di un Paese appartenente alla Unione Europea (UE).

Il termine è usato spesso impropriamente nel linguaggio comune e dai media per indicare persone immigrate in Europa spesso provenienti da paesi economicamente disagiati. Nel suo significato letterale invece è un extracomunitario un cittadino europeo ma ad esempio svizzero, paese non appartenente alla CE, o ogni extraeuropeo ad esempio proveniente dagli Stati Uniti d’America.


oppure da un dizionario della lingua italiana, valevole, per ora, su tutto il territorio italiano.

Extracomunitario agg. e s. m. [f. -a]
si dice di cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea; nell’uso corrente, di cittadino proveniente da un paese del terzo o quarto mondo.

A rigore, il termine extracomunitario dovrebbe applicarsi a tutti gli abitanti non-CEE, come svizzeri, norvegesi, statunitesi e israeliani; l’esperienza quotidiana insegna che extracomnunitario allude agli immigrati che vengono dall’Africa o dall’Albania o da terriotri curdi o somali, disperati e in miseria. Spesso provengono da Paesi in cui è in atto un colpo di stato, sono rifugiati politici nelle condizioni di chiedere asilo politico in Italia. Il termine extracomunitario racchiude in sé un termine addolcito, un eufemismo che ci salva dall’usare altri aggettivi più espliciti e meno corrretti politicamente, come dire non vedente, portatore di handicap, persona di colore (dizione che non piace a costoro) o audioleso.
Che cosa dire se tra gli studenti italiani esistono francesi, spagnoli, rumeni o provenienti dai Balcani? La nota ANSA non permette di capire; d’altronde, nella frase attribuita al Ministro d’Istruzione si scorge il termine immigrato, mentre nella nota stessa il termine straniero. La presenza di stranieri in Italia, quelli che oggi si chiamano cittadini comunitari per l’allargamento della compagine europea, non va sottovalutata; questa presenza riduce ancor di più gli studenti di madrelingua italiana…
A chi, dunque, attribuire questo scarso propendere alla vera integrazione? Pare ai dirigenti scolastici, che non distribuiscono con omogeneità dovuta gli extracomunitari nelle classi della propria scuola. Non si vuole pensare a che cosa succederebbe nel caso che in una data classe ci fossero otto o nove extracomunitari, senza la possibilità che la scuola abbia la possibilità di offrire altre classi sul medesimo corso d’insegnamento; la situazione è analoga a quella della classe quarta di un superiore, [Dalle calende greche alle calende italiane], che ha rischiato di essere soppressa poiché il numero degli studenti era di solo diciassette e non di ventidue o ventitrè come vorrebbe il Ministero d’Istruzione.
Chi si assumerà la responsabilità di dire all’extracomunitario e alla sua famiglia che la scuola non ha posto per lui? [...omissis... lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Lc 2: 7]

Nota. Li si chiami alunni poiché sono le scuole primarie le dirette interessate, ma tra qualche anno questi immigrati sbarcheranno nelle medie e, in seguito, nelle superiori: questi ragazzi studiano!

Il numero massimo degli extracomunitari è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2006, in materia di Flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006, che si riporta in fondo a questo post.

La Costituzione Italiana, un esempio per tutti coloro che vengono in Italia.


Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.


Il dizionario derime qualche dubbio sui termini in grassetto.

Tutti Propr. pl. di tutto

Tutto agg. [in funzione attributiva è seguito dall'art. o dal pron. dimostrativo, ma li rifiuta con i nomi di città e piccole isole, che comunemente non sono preceduti dall'art., e in alcune altre espressioni]

1
2 riferito a un sostantivo pl. o a un nome collettivo, indica la totalità delle persone o delle cose considerate
2 pl. tutte le persone
s. m. invar. l’intero, il totale; l’insieme, il complesso


La Costituzione Italiana non restringe il termine tutti, apponendogli qualche aggettivo che ne possa limitare il significato di tutte le persone. A poco vale la considerazione che al tempo della nascita della Costituzione Italiana non esistessero i problemi dell’immigrazione; anzi, a ciò si accosti un altro articolo basilare.


Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese..

E per stare in tema di scuola, senza andare a divagare sul compito della Repubblica nel rendere attuabile come la libertà di voto a tutti i cittadini nessuno tra quelli dell’Art.3 escluso, occorre pensare che anche tra gli extracocmunitari, grazie al notevole grado di insegnamento da parte del corpo docente italiano, ci debbano essere e ci saranno, con l’acquisizione delle conoscenze e delle relative abilità se lo vorranno, altrettanti ragazzi extracomunitari, capaci e meritevoli, che, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi .

Come si cela dietro la norma salva-precari l’altra verità:


Colosio, in rientro da Roma per un vertice tra i Miur di diverse regioni, tra cui Campania, Puglia, Sicilia e Veneto, è fiducioso:”Se le norme della Gelmini venissero approvate mercoledì dal Consiglio dei Ministri, il problema precari della scuola per la Lombardia potrebbe essere risolto.

cioè norme nate per soddisfare le problematiche di una ristretta parte d’Italia; se, poi, poco si addicono alla maggior parte, poco importa. «Guardare meglio le proprie condizioni, quindicimila ragazzi in più a scuola con ottomila docenti in meno per il 2009», si potrebbe suggerire, «invece di fare dichiarazioni che evidenziano lacune nella materia Storia»: [» 2009-09-05 09:17] «…omissis… Dopo il federalismo …omissis… bisogna passare anche alla riforma della scuola. Non possiamo lasciare martoriare i nostri figli da gente che non viene dal nord. Il problema della scuola è molto sentito perché tocca tutte le famiglie. La Padania …omissis… è ormai nel cuore di tutti. Noi ai bambini lo insegnamo, fin da quando nascono, che non siamo schiavi e non lo siamo mai stati» : non lo siamo mai stati, deriva dall’assenza delle ore di Storia nelle scuole, perché se non fosse stato per i Piemontesi…in qualità di ultimi conquistatores del suolo italico [Scuole del Nord Africa...].

Quegli stessi Piemontesi che hanno liberato il Veneto dall’occupazione austriaca nelle prima guerra mondiale: ora, dal Veneto lo stop agli italiani-non-veneti «Gli studenti italiani sanno tutti i sette re di Roma ma non sanno neppure un nome di un doge della Repubblica Serenissima». «Dopo trent’anni di scuola di sinistra, di esami di sinistra, di professori di sinistra, di presidi di sinistra – stigmatizza la parlamentare del Carroccio – i nostri ragazzi sono disorientati. …omissis…. E non è possibile che vengano professori da ogni parte a togliere il lavoro agli insegnanti del Nord. Loro vogliono sentir parlare solo di Pirandello e Sciascia e non di un federalista come Carlo Cattaneo», quest’ultima dichiarazione sostenuta da P.Goisis, livornese di nascita, componente degli organi parlamentari VII commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) dal 15 maggio 2008 e come segretario della medesima commissione dal 22 maggio 2008.

Colosio, chi è costui? Lascia la Direzione dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia per assumere la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. La nomina a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è sostenuta dal Ministro Mariastella Gelmini, quest’ultima anch’essa di Brescia. Ecco a che cosa porta la chiamata diretta del personale docente a cui si sta pensando!


Fonte.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 febbraio 2006
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006)
Flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2005, S.O.;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2005 e l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005″;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, costituito ai sensi dell’articolo 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto della relazione del Gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del Testo unico sull’immigrazione;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomia Locali del 26 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del 1 febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Istruzione;
Considerato che l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di “lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi”;
Considerato che l’articolo 14, comma 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334 prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell’ambito delle quote massime previste;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione.
3. Incaso di esaurimento della quota riservata prevista all’articolo 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, in base all’articolo 34, comma 9 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell’ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.

Art. 3.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 è consentito l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All’interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.

1. Per l’anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unità.

Art. 5.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi
1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003, 2004 o 2005.

Art. 7.
1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.
1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 15 febbraio 2006

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domenica 13 settembre 2009

Dalle calende greche alle calende italiane.

Ci risiamo, la vecchia concezione della scuola tutta attorniata, strettamente fedele -nella buona e cattiva sorte- e subalterna,al MIUR, non lascia spazio all’autonomia scolastica; questa sconosciuta autonomia ancora non riconosciuta come tale benché sancita per legge…ma si sa, come nozione basillare del diritto, che lo Stato è l’ultimo a sottostare alle proprie leggi e può usare la forza per imporla.

S’intende qui il termine calende italiane come una nuova misura delle tempistiche per il reclutamento del personale docente precario, misura utile per essere adottata in astronomia per la misura delle lunghe distanze o in archeologia per indicare, all’indietro, la notte dei tempi; il termine calende greche [Concretizzazione delle assunzione del personale docente alle calende greche], si nota, indica un lasso temporale troppo breve…


USP Mantova

USP Mantova


…omissis…

Si fa riferimento alla precedente circolare di questo Ufficio prot. n. 13090 dell’ 01/09/09 relativa alla pubblicazione delle graduatorie di circolo ed istituto definitiva 1° fascia- provvisorie 2° e 3° fascia e alla precisazione ministeriale 13207 del 7/09/09 in Intranet (che comunque si allega).


Ci risiamo con la trasparenza. Il documento allegato non si apre. Ciò che, comunque, fa discutere è la tipologia in Intranet, che fa presumere che detto documento non abbia avuto la dovuta pubblicizzazione, ma sia stato fatto girare nella rete intranet tra MIUR e USP. Il documento continua.


Tenuto conto di quanto sopra e soprattutto non avendo ancora questo Ufficio concluso le operazioni di competenza (conferimento supplenze sui posti disponibili previa convocazione delle graduatorie provinciali – CODE calendarizzate per il 10-11-14-17-18 e 19 settembre) , le scuole non possono procedere al conferimento di supplenze dalle graduatorie di circolo ed istituto in questa fase.


Il documento, prodotto il 9 c.m., appare il 10 c.m. in una generica news riguardante la tempistica per la pubblicazione delle GI.
Scuoleeeee, aspettate anche voiiiii.

Scuoleeeee, aspettate anche voiiiii.


Si dice che sia un documento intranet, indi non accessibile dall’esterno. In verità, è sul sito web del Ministero d’Istruzione, in bella mostra.


Prot. n. AOODGPER 13207 (07 settembre 2009)

….omissis…

Di seguito si riporta la nuova tempistica, che tiene conto dei tempi tecnici per rendere operative le azioni descritte:

15 settembre: prenotazione massiva, nell’ordine, delle graduatorie definitive di prima, seconda e terza fascia

21 settembre: prenotazione massiva procedure di popolamento della base informativa delle funzioni di convocazione

24 settembre: rilascio funzione di convocazione supplenti brevi completa della gestione delle sanzioni.

Si raccomanda la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.


Il giorno 10 settembre c.a. sulla pagina web del Ministero d’Istruzione -l’URL corretto è http://www.istruzione.it o www.pubblica.istruzione.it; in realtà, http://www.miur.it rimanda a contenuti non pertinenti al comparto Scuola- compare una nota, Prot. n. AOODGPER 13529 , ma niente a proposito di questo forzato rinvio del reclutamento del personale docente da parte dei singoli istituti scolastici.
L’allegato in calce alla nota protocollare del Ministero d’Istruzione poteva essere un ulteriore aiuto per tutti coloro che dovevano cimentarsi online con la compilazione del Modelllo B: non poteva essere messo in linea a luglio anziché solo il 10 settembre c.a. a cose fatte?

La solita interpretazione delle leggi, delle ordinanze e, in generale, di tutte le disposizioni emesse dagli Uffici Pubblici o Amministrazioni Statali. E’ un uso improprio e disonesto del termine burocrazia, che è stato riportato, nella sua accezione positiva e non in quella visibile dai cittadini, nei post precedenti.
Si riveda questa frase dell’USP di Mantova, «non avendo ancora questo Ufficio concluso le operazioni di competenza (conferimento supplenze sui posti disponibili previa convocazione delle graduatorie provinciali», che si riferisce, a detta dell’USP, alla nota del Ministero d’Istruzione 13207. Quest’ultima non fa nessun riferimento al rinvio forzato della convocazione dei supplenti da chiamare dalle GI, anche perché

Preso atto che tale rinvio è dovuto per quegli insegnamenti con orario superiore a sei ore settimanali che sono di competenza degli USP, ogni altro tentativo del Ministero d’Istruzione di intromettersi nelle vicende di competenza degli istituti scolastici è indoveroso, se non altro. Due osservazioni dal punto di vista di gestione alla carlona del comparto Scuola.

La prima dovuta alla regola «attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato». Si noti «forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi»: un pensiero va alle abilitazioni in cascata: prendi una, insegni in due o in tre. Un altro pensiero va al personale assunto a tempo determinato con cattedra completa: la misura contro la crisi nella scuola non dice niente in proposito, non è sufficiente, in tempo di crisi economica, una cattedra di diciotto ore per insegnate? C’è bisogno di assicurar loro anche le ore al di sotto delle sei settimanali, invece di far lavorare i docenti precari a secco? E’ pur vero che in molte convocazioni gli spezzoni sono stati rifiutati, ma non si può nemmeno trarre delle conclusioni o modi di comportamento generali di pochi, o anche di una buona parte, per tagliare fuori coloro che, al contrario, si acconterebbero di spezzoni, se non altro per acquisire esperienza e conoscenza delll’ambiente scolastico. Occorre dire che docenti, siano essi precari o meno, dediti a tempo pieno nella scuola e per la scuola ne esistono in grande quantità!

La seconda, e principale, semmai, è dovuta alla ultima presa di posizione per contrastare la crisi nella scuola; presa di posizione, di cui non si discute qui della sua validità o meno, di assegnare le supplenze con priorità ai docenti precari che abbiano lavorato, per almeno centottanta giorni senza riassunzione, lo scorso anno scolastico e che si trovino nella condizione di mancato posto disponibile in questo anno scolastico 2009/2010. In passato -e crisi ve ne sono state, anche se opportunamente passate in sordina- se spariva una cattedra o diminuivano i posti disponibili, vi era solo comprensione per coloro che, da metà graduatoria a scendere, non potevano ottenere un posto d’insegnamento. Ecco un’altra gestione degli Uffici Amministrativi dello Stato fatta alla carlona: perché il rinvio alla chiamata da GI fascia I per gli insegnamenti, con numero di ore pari o inferiore a sei ore settimanali, la cui graduatoria è esaurita? Perché far fare il pieno, a ventiquattro ore settimanali, a chi ha già una cattedra cosiddetta completa?

La crisi c’entra poco: nessuno del Ministero d’Istruzione si è reso conto negli anni del deleterio aumento del numero di studenti per classe. E’ di questi giorni un comunicato del TG3 RAI Regionale che evidenziava le vicissitudini sofferte da una quarta classe di un istituto superiore della provincia di Ancona: avrebbe rischiato seriamente di essere soppressa, con la conseguenza che gli studenti si sarebbero dovuti trasferire presso un’altra scuola a dieci o a quindici chilometri di distanza. La motivazione? Il numero di studenti nella quarta era pari a 17, dicesi diciassette! Per quattro o cinque studenti in meno in questa classe alcuni docenti avrebbero perso ore e, quindi, si sarebbe dovuto procedere a un riassetto dell’organico del personale nella scuola in questione: la naturale conseguenza, perseguita dai recenti indirizzi politici, sarebbe stata quella di una minor fruizione di docenti precari, per assicurare la tenuta del risparmio di spesa nel comparto Istruzione prevista dalla finanziaria. Il percorso di apprendimento degli studenti pare non sia tra le priorità.


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